Articoli 9 e 10 della Convenzione Quadro sul Controllo del Tabacco

L’articolo 9 della Convenzione dice che le Parti devono adottare misure per testare, misurare e regolamentare il contenuto e le emissioni dei prodotti del tabacco. L’articolo 10 dice che i produttori e gli importatori devono fornire alle autorità governative e al pubblico informazioni sul contenuto e sulle emissioni.
L’applicazione dell’articolo 9 comporta vietare o limitare gli aromi e altri ingredienti che aumentano la palatabilità o l’attrattività dei prodotti del tabacco e vietare gli ingredienti che danno l’impressione di benefici per la salute.
In applicazione dell’articolo 10, produttori e importatori dovrebbero comunicare le informazioni su ingredienti, caratteristiche di progettazione e volume di vendita dei prodotti del tabacco alle autorità governative. Queste ultime dovrebbero divulgare al pubblico le informazioni su componenti tossici ed emissioni.

Il Segretariato della Convenzione ha confrontato le diverse normative e ha descritto in un report la situazione attuale dei Paesi che sono Parti della Convenzione.

L’applicazione degli articoli 9 e 10 è caratterizzata da una notevole disomogeneità tra le Parti

Il report presenta dati aggiornati sullo stato di regolamentazione degli Articoli 9 e 10 a livello globale, basati su una revisione delle legislazioni nazionali fino al 31 dicembre 2024.

  • Test e misurazione: l’82% degli Stati membri richiede test sul contenuto delle sigarette, mentre il 36% richiede test sulle emissioni. Per gli altri prodotti del tabacco, come quelli senza fumo, la regolamentazione è meno diffusa.
  • Divulgazione: solo il 50% degli Stati membri richiede ai produttori di informare lle autorità su contenuti e ingredienti delle sigarette, e solo il 43% richiede la divulgazione della composizione delle emissioni.
  • Aromi: A fine 2024, 54 Stati membri (28%) avevano restrizioni sugli aromi nelle sigarette. Tuttavia, solo 29 Stati membri (15%) applicano queste restrizioni anche ai prodotti a tabacco riscaldato. Il 26% degli Stati membri che non hanno regolamenti sugli aromi ha espresso il desiderio di istituire un divieto, ma la mancanza di conoscenza e di supporto tecnico rappresenta un ostacolo.presenta un ostacolo.
  • Il rapporto conclude invitando le Parti a fornire ulteriori indicazioni per una regolamentazione più efficace e completa, che si estenda a tutte le forme di prodotti del tabacco e non solo alle sigarette convenzionali.

Quali sono le principali difficoltà per l’attuazione degli articoli 9 e 10

  • Mancanza di comprensione dei requisiti degli articoli e delle linee guida.
  • Deficit di capacità tecnica e risorse umane,
  • Difficoltà finanziarie e ostacoli legali,
  • Interferenza dell’industria del tabacco.

Raccomandazioni e nuove prospettive

L’Ufficio di presidenza della COP11, prendendo atto della difficoltà di pervenire a un accordo sulla creazione di un gruppo di lavoro sulle linee guida, propone alla Conferenza l’impegno delle Parti a:

  • Ridurre le divergenze scientifiche tra le Parti promuovendo una migliore comprensione degli articoli e delle linee guida parziali già esistenti.
  • Utilizzare le risorse finanziarie per attività di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità esistenti.
  • Promuovere la cooperazione: incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra i Paesi e con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
  • Limitare le interferenze dell’industria: ridurre il rischio di indebite influenze attraverso la collaborazione tra le Parti.

Questo approccio mira a fornire un supporto concreto ai Paesi, sfruttando il vasto corpus di evidenze scientifiche e le risorse già disponibili, come quelle fornite dal WHO Study Group on Tobacco Product Regulation (TobReg) e dal WHO Tobacco Laboratory Network (TobLabNet). Il report raccomanda una serie di opzioni normative per aiutare i Paesi a rafforzare la propria legislazione:

Fonte

FCTC/COP/11/8 Regolamentazione del contenuto e della divulgazione dei prodotti del tabacco (articoli 9 e 10 della FCTC dell’OMS)

FCTC Linee guida parziali per l’applicazione degli Art. 9 e 10 .