Sanzionate per pubblicità scorretta British American Tobacco (€ 6 milioni) e Amazon (€ 1 milione)

A seguito della segnalazione di due associazioni dei consumatori (Unione Nazionale Consumatori e Unione per la Difesa dei Consumatori, che accusavano British American Tobacco ed Amazon di pubblicità ingannevole di alcuni prodotti del tabacco riscaldato della serie glo, il Ministero della Salute ha chiamato in causa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha aperto un procedimento cui hanno partecipato anche le aziende che hanno presentato le loro memorie difensive.
Il 30 Gennaio 2024, il Garante ha deliberato che la British American Tobacco (BAT) è responsabile di pratica commerciale scorretta perché ha promosso i suoi dispositivi glo omettendo, non evidenziando oppure presentando in modo ingannevole le due principali avvertenze: 1) il loro uso comporta inevitabilmente il consumo di nicotina e 2) il prodotto non è destinato ai minori di diciotto anni. Le due aziende sono state sanzionate per complessivi 7 milioni di euro.

I divieti di pubblicità del tabacco si estendono anche ai dispositivi elettronici

Nel corso del procedimento la British American Tobacco ha sostenuto che il dispositivo elettronico glo, da solo, non permette di fumare tabacco e quindi non sarebbe un prodotto del tabacco.

Pubblicità di glo dalla delibera della AGCM

Nel valutare questa argomentazione, l’AGCM ha rilevato che:

  • la distinzione tra dispositivo elettronico e pacchetti di stick di tabacco dei quali soltanto è vietata la pubblicità, è pretestuosa. (punto 89)
  • I due prodotti (il Dispositivo elettronico e lo stick di tabacco) sono venduti separatamente, ma costituiscono i due elementi indispensabili che consentono, solo in combinazione tra loro, di fumare il tabacco …. senza bruciarlo …  ma riscaldandolo. (punto 90)
  • L’argomentazione di BAT che Glo è un dispositivo elettronico che, come tale, è esente da qualsiasi obbligo o divieto informativo legato alla normativa sui prodotti da fumo, appare un mero artificio retorico, per eludere il rispetto degli obblighi informativi connessi alla promozione e vendita derivanti dal Codice del Consumo. L’idea che tali dispositivi possano essere pubblicizzati come se fossero meri oggetti di design …, attraendo il consumatore sull’aspetto emozionale/esperienziale di tali oggetti, … a prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco/nicotina) e dalle specifiche avvertenze … appare, per un verso, manifestamente infondata, per altro verso, una modalità subdola. (punto 95)

La pubblicità di questi prodotti dovrebbe essere sempre vietata

Se le valutazioni dell’Antitrust sono giuste, la conseguenza è che, in Italia, qualsiasi forma di promozione di dispositivi elettronici per consumare tabacco è sottoposta alla legislazione italiana che vieta ogni forma di pubblicità. promozione e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.
L’autorità sanitaria, cioè il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che esercita il controllo, dovrebbero dare seguito alla delibera della AGDM intervenendo per mettere fine all’imbroglio di far passare i dispositivi elettronici che servono unicamente per fumare tabacco riscaldato per un gadget come una pen drive o un apparecchio per tagliare i peli del naso.
Se le valutazioni dell’Antitrust sono vere il divieto dovrebbe essere esteso a tutti i dispositivi che servono solo per fumare o svapare: quelli a tabacco riscaldato e quelli senza tabacco che rilasciano nicotina, cioè le sigarette elettroniche.
E, infine, dovrebbe essere esteso a tutte le forme di pubblicità e a tutti i media, esattamente come funziona quello per le sigarette.

Fonte

AGCM Comunicato Stampa. Sanzione di 7 mln complessivi a Bat e ad Amazon per pubblicità ingannevole di Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air

AGCM. Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di chiusura del procedimento PS12524 nei confronti delle società BAT ed Amazon