ll nome e il logo “Mission Winnow” costituiscono un riferimento certo, pur se indiretto e implicito, al tabacco, e in particolare al marchio Marlboro e al suo proprietario, Philip Morris. In questo, l’uso di questo marchio e questo logo rientra nel divieto di propaganda o pubblicità.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS. ORDONNANCE DU : 15 mai 2019
Association COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME contre S.A. PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.P.A. DUCATI MOTOR HOLDING, S.A. GROUP CANAL +

E’ assodato:

  • la Compagnia Philip Morris, produttore di tabacco e di prodotti del tabacco, ha avviato un progetto di pubblicità, promozione e sponsorizzazione per eventi sportivi noto come “Winnow Mission”;
  • il marchio “Mission Winnow” appartiene alla società Philip Morris, e quest’ultima ha dato vita al progetto che ha battezzato con lo stesso nome;
  • la banca dati dei marchi internazionali e dell’Unione europea rivela stretti legami tra “Mission Winnow” e il tabacco, i suoi derivati ​​o prodotti associati;
  • Il progetto “Mission Winnow” mira in particolare a sostenere finanziariamente squadre di gare automobilistiche e motociclistiche;
  • Philip Morris è l’editore di un sito web che porta il nome “Mission Winnow” e da cui risulta che la società in questione ha stabilito una partnership con i team Ferrari e Ducati;
  • viene stabilito il collegamento tra la società Philip Morris e il progetto di sponsorizzazione sportiva “Mission Winnow”;
  • la scuderia “Ducati Corse” ha utilizzato il nome “Mission Winnow Ducati” ed ha messo in mostra sulle sue moto il marchio “Mission Winnow”;
  • i colori del progetto “Mission Winnow” e il suo logo ricordano chiaramente il marchio di sigarette Marlboro che è stato a lungo associato agli sport motoristici;
  • I professionisti del settore lo sanno perfettamente e riconoscono chiaramente che dietro il progetto “Mission Winnow” sono nascoste le azioni di sponsorizzazione effettuate da un produttore di tabacco e che esso si configura come il progetto di un “ritorno di Marlboro”.

Da quanto precede deriva che il nome e il logo “Mission Winnow” costituiscono un riferimento certo, anche se indiretto e implicito, al tabacco, e in particolare al marchio Marlboro e al suo proprietario, Philip Morris. In questo, l’uso di questo marchio e questo logo rientra nel divieto di propaganda o pubblicità sancito dall’articolo 3512-4 del codice della sanità pubblica.

Inoltre, la partnership tra Philip Morris e Ducati, coperta dall’organizzazione e dal marchio “Mission Winnow”, è chiaramente un’operazione di sponsorizzazione vietata dalla legge. E’ molto probabile che al Gran Premio di Francia che si svolgerà dal 17 al 19 maggio a Le Mans, l’azienda Ducati sponsorizzata indirettamente da Philip Morris, faccia partecipare una squadra il cui nome è “Mission Winnow Ducati” con il marchio “Mission Winnow” stampato sulle tute dei suoi piloti e sulle moto.
L’imminenza del verificarsi del danno è accertata e l’esistenza di un abuso chiaramente illegale in caso di utilizzo dei marchi del logo in questione.

Il fatto che la Philip Morris e la Ducati, subito dopo la citazione, e in risposta ad essa, hanno dichiarato che il marchio e il logo “Mission Winnow” non sarebbero stati utilizzati nel Gran Premio motociclistico di Francia Le Mans, costituisce un riconoscimento implicito della fondatezza delle ragioni e delle richieste del CNLT.
Si dovrebbe tener conto del fatto che le società Philip Morris e Ducati non intendono utilizzare il marchio o il logo “Mission Winnow” durante il Grand Prix de France moto di Mans.
Tuttavia, bisogna accogliere la richiesta del CNLT nella misura in cui se, da un lato, la procedura non è stata inutile in quanto alcune delle richieste sono state soddisfatte spontaneamente (da Ducati e Philip Morris); d’altra parte, le società Philip Morris e Ducati devono garantire il rispetto di tale impegno, bloccando qualsiasi tentativo di utilizzare il marchio in questione.

Sulla richiesta di divulgazione di documenti basata sull’articolo 145 del codice di procedura civile
L’articolo 145 del codice di procedura civile dispone che “se c’è un motivo legittimo per mantenere o stabilire qualsiasi processo davanti alla evidenza dei fatti che potrebbero dipendere la soluzione di una controversia, le misure di indagine consentiti dalla legge può ordinato su richiesta di qualsiasi parte interessata, su richiesta o in sintesi “.
L’articolo 145 del codice di procedura civile non implica alcun pregiudizio per quanto riguarda la responsabilità delle persone indicate come parti del procedimento o le possibilità di successo del processo che può essere successivamente avviato. La legittimità del motivo dell’attore deriva dalla dimostrazione della natura plausibile e credibile della disputa, anche se solo possibile e futura, e il giudice deve solo scoprire che tale processo è possibile e che ha un oggetto e un fondamento sufficientemente determinati, che è il caso qui.
Il giudice può respingere la richiesta di una relazione di esperti solo se intende sostenere una domanda la cui infondatezza è già evidente e che è chiaramente destinata al fallimento, il che non è il caso.
Infine, la misura richiesta è pertinente, adattata, di utilità innegabile e proporzionata all’eventuale contenzioso futuro, che è effettivamente il caso qui. In effetti, la violazione delle disposizioni di ordine pubblico del Codice di sanità pubblica è sufficientemente evidente che l’uso del logo “MISSION WINNOW” o anche l’esistenza del progetto “MISSION WINNOW” può essere messo in discussione così come l’accordo di partnership con Ducati.
Il CNLT ha quindi un legittimo interesse ad ottenere i documenti richiesti ed è pertanto opportuno accogliere la sua richiesta.

Pagamento delle spese
Articolo 700 del codice di procedura civile Le società Philip Morris e Ducati sono rimaste soccombenti e sono quindi condannate alle spese. Di conseguenza, sono necessariamente soggetti al CNLT per un importo ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sarà fissato in € 10.000.

PER QUESTI MOTIVI

  • Concede che le compagnie Philip Morris e Ducati non intendono utilizzare o mostrare il logo o il logo “Mission Winnow” al Grand Prix de France del 17, 18 e 19 maggio 2019 a Le Mans;
  • Proibisce a Philip Morris Products SA e Ducati Spa Motors di fare qualsiasi uso del marchio, del logo o dell’espressione “Mission Winnow”, in contiguità o meno al nome “Ducati” , in occasione del concorso Moto GP organizzato il 17, 18 e 19 maggio 2019, sul circuito Bugatti di Le Mans o nella comunicazione che lo riguarda, e questo sotto pena di € 10.000 per violazione RG n° 19/00153;
  • Dichiara questa decisione esecutiva contro la società ÉDITION DE CANAL +;
  • Dichiara ammissibile la richiesta di divulgazione dei documenti e ingiunge alle società Philip Morris Products SA e Ducati Spa Motors di comunicare al CNCT gli accordi di partnership che li vincolano; a tal fine concede loro un periodo di un mese da questa decisione e stabilisce che, dopo questo periodo, eleverà contro di loro una sanzione di € 2.000 per ogni giorno di ritardo;
  • Condanna le società Philip Morris e Ducati, insieme, a versare al CNLT la somma di DIECIMILA (€ 10.000) sulla base dell’articolo 700 del codice di procedura civile.

LE PRÉSIDENT
François GENICON