Guida alle Equivalenze Fiscali ADM per i Prodotti del Tabacco e di Nuova Generazione
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) impiega il “chilogrammo convenzionale” come unità di misura standard per equiparare le diverse tipologie di prodotti da fumo e i loro succedanei (come liquidi per e-cig e sacchetti di nicotina) ai fini della tassazione. Partendo dal valore base di 1.000 sigarette tradizionali, questo articolo illustra le equivalenze di consumo ufficiali per ogni categoria di prodotto (sigari, trinciati, tabacco riscaldato, e-liquid) e le relative basi giuridiche sancite dal Testo Unico delle Accise (TUA). Di seguito la tabella riassuntiva con le equivalenze ufficiali stabilite dall’ADM:
Tabella delle Equivalenze
| Prodotto | Quantità pari a 1 Kg Equivalente (o Convenzionale) | Rapporto unitario equivalente |
| Sigarette | 1.000 pezzi | 1 pezzo = 1 sigaretta |
| Sigari | 200 pezzi | 1 pezzo = 5 sigarette |
| Sigaretti | 400 pezzi | 1 pezzo = 2,5 sigarette |
| Tabacchi da inalazione senza combustione (es. stick per dispositivi) | 1.000 pezzi (stick) | 1 pezzo = 1 sigaretta |
| Tabacco trinciato a taglio fino (per arrotolare / RYO) | 1.000 grammi | 1 grammo = 1 sigaretta |
| Altro tabacco da fumo (da pipa, da fiuto, da mastico, melassa) | 1.000 grammi | 1 grammo = 1 sigaretta |
| Liquidi per sigarette elettroniche (PLI) | 177,6 ml | 1 ml = 5,63 sigarette |
| Sacchetti di nicotina (Nicotine pouches) | Calcolati a peso o dosi (assimilati ai succedanei | Equiparati ai parametri dei succedanei |
Sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina
- Liquidi da inalazione (E-cig)
Per i prodotti liquidi da inalazione (PLI), sia con che senza nicotina, l’ADM ha stimato che il consumo di 1 millilitro di liquido equivale al consumo di 5,63 sigarette convenzionali. Applicando questo rappoto, 1 kg convenzionale di e-liquid à pari a 177,6 ml. - Sacchetti di nicotina
Sono inquadrati tra i “prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi”. L’ADM non assegna loro un “chilogrammo convenzionale” a pezzo fisso (come per sigari o sigaretti), ma applica l’imposta di consumo in base al peso (in grammi) o al contenuto della confezione, agganciando la tassazione a una percentuale dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, seguendo una logica di equivalenza del consumo molto vicina a quella adottata per gli e-liquid.
FONTI
La base giuridica principale è il Testo Unico delle Accise (TUA), ovvero il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, costantemente aggiornato dalle Leggi di Bilancio, dai Decreti Fiscali e resa operativa dalle determinazioni del direttore dell’Agenzia delle Dogane e deo Monipoli.
- Sigarette, Sigari, Sigaretti, Trinciati e Altri tabacchi da fumo
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) – Articolo 39-quinquies. (Questo articolo fissa le equivalenze quantitative: 1.000 sigarette = 200 sigari = 400 sigaretti).
- Tabacchi da inalazione senza combustione
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) – Articolo 39-tredicies. (Disciplina l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, rapportando la tassazione a quella dell’equivalente quantitativo di sigarette convenzionali)
- Liquidi per sigarette elettroniche incluse quelle usa e getta
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) – Articolo 62-quater. Disciplina l’accisa sui succedanei dei prodotti da fumo. L’equivalenza di consumo (1 ml = 5,63 sigarette), determinata in base a procedure di laboratorio, é stata ufficializzata dalla determinazione ADM 11038/RU del 25 gennaio 2018.
- Sacchetti di Nicotina D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) – Articolo 62-quater.1. Articolo introdotto tramite il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con Legge 15/2022). modificato, da ultimo dalla L 199/2025 art. 1 c. 119.
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