Fumatrice muore di cancro e gli eredi denunciano l’industria
Un’importante sentenza della Cassazione riaccende i riflettori sulla responsabilità dei produttori di tabacco in caso di decesso di fumatori, annullando una precedente sentenza della Corte d’Appello che aveva escluso tale responsabilità. La vicenda riguarda gli eredi di una donna morta nel 1995 per un carcinoma polmonare, dopo aver fumato circa venti sigarette al giorno per trent’anni.
La battaglia legale: dal Tribunale alla Cassazione
In primo grado, il Tribunale di Potenza aveva parzialmente accolto la domanda degli eredi, riconoscendo il nesso causale tra la produzione di sigarette senza adeguate avvertenze sanitarie e il danno subito. Aveva inoltre sottolineato che l’attività di produzione e vendita di tabacco è pericolosa e il produttore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tuttavia, nel caso in questione, aveva riconosciuto un concorso di colpa della vittima pari al 50%, per l’uso prolungato nonostante una generica consapevolezza dei rischi.
La Corte d’Appello aveva poi ribaltato la sentenza, ritenendo che la “causa prossima” del danno fosse la libera scelta della vittima di fumare, nonostante la consapevolezza dei potenziali danni.
La posizione della Cassazione: attività pericolosa e onere della prova
La Suprema Corte, con questa nuova ordinanza, torna a ribadire un principio consolidato: la fabbricazione e la vendita di orodotti del tabacco costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 del codice civile. Questo significa che i produttori hanno l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, incluse le informazioni specifiche ai consumatori. La pericolosità, inoltre, non si limita al processo di produzione, ma si estende al prodotto stesso e alla sua fase di consumo.
Concorso di colpa e libera scelta: una questione di consapevolezza
Un punto cruciale della sentenza riguarda il concorso di colpa del danneggiato. La Cassazione chiarisce che per configurare una corresponsabilità del fumatore, non basta una generica conoscenza della nocività del fumo ma è necessaria la conoscenza dello specifico rischio (rischio cancerogeno nel caso esaminato). Nel 1965, anno in cui la vittima aveva iniziato a fumare, non era socialmente nota la correlazione tra fumo e cancro. Solo nel 1990 (con la Legge n. 428) è stato reso obbligatorio informare i consumatori sui rischi di fumare, ma già precedentemente i produttori avrebbero dovuto fornire informazioni complete.
In sostanza, la “libera scelta” di fumare non esclude la responsabilità del produttore se questo non ha fatto di tutto per consentire una piena e specifica consapevolezza dei rischi. La Cassazione sottolinea che chi esercita un’attività pericolosa ha un dovere di diligenza e informazione rafforzato, che va oltre gli obblighi normativi e si fonda sul principio costituzionale di solidarietà. Senza un’adeguata informazione, il comportamento del consumatore non può dirsi pienamente libero né causalmente autonomo.
Importanza e limiti della sentenza
La decisione della Cassazione impone al giudice di merito di valutare se l’industria del tabacco ha omesso all’epoca dei fatti di informare sul rischio cancerogeno del fumo e se tale omissione ha contribuito al danno. Con questa sentenza la Suprema Corte ribadisce la responsabilità dei produttori di tabacco.
Tuttavia questa responsabilità è riconosciuta nel contesto storico in cui, mancando l’avvertenza sanitaria sui pacchetti di sigarette, la consapevolezza dei rischi del fumo non era ancora diffusa e dettagliata come è oggi. Non è stata però affrontata la questione della effettiva volontarietà del consumatore quando nel caso di prodotti che rendono dipendenti.
(vedi la discussione del tema in: Il controllo del tabacco e i principi dell’etica) ed anche la posizione del Comitato Nazionale di Bioetica.
Fonte
Corte di Cassazione. Ordinanza 23 maggio 2025, n. 13844
Il QG Quotidiano Giuridico 3 Giugno 2015. Responsabilità oggettiva. Responsabilità del Produttore. Fumatrice muore di cancro: risarciti gli eredi, la colpa è del produttore. Roberto Foffa, Avvocato in Brescia