I Ministeri Economici a favore dell’industria, la produzione e il commercio del tabacco, il Ministero della Salute a favore della Salute
La Commissione Europea intende estendere al tabacco riscaldato il divieto di aromi caratterizzanti e l’obbligo di efficaci avvertenze per la salute in vigore per le sigarette e il tabacco per rollare sigarette.
L’industria del tabacco affila le armi: utilizzando una delle sue tattiche consolidate, muove i Ministeri economici contro la salute, all’interno degli Stati membri dell’UE. (vedi Le tattiche dell’industria del tabacco per condizionare la Direttiva Europea sui Prodotti del Tabacco).

Il sottosegretario all’Economia Freni coinvolge il Vice-Ministro dello Sviluppo Economico Pichetto Fratin, il sottosegretario alle Politiche agricole Centinaio, dichiarandosi sorpreso che il Ministero della Salute sia capofila per il Governo, in partite di tale importanza, come la regolazione dei prodotti a tabacco riscaldato. Secondo i tre Ministeri economici l’Italia dovrebbe richiedere l’interruzione del processo di revisione della Direttiva perché rilevanti questioni legali e regolamentari ostative all’adozione dell’atto nella forma attuale.
Sotto questa forte pressione, si trova una soluzione di mediazione e l’Italia arriva alla riunione con tre domande di chiarimenti concordate tra i Ministeri. Lo stesso lavoro è fatto in Bulgaria, Grecia ed altri paesi e, in conclusione, si paventa la possibilità che i singoli Stati membri dell’UE potranno decidere se trattare i prodotti del tabacco riscaldato come prodotti da fumo (come sostiene l’OMS) oppure prodotti senza fumo (come sostiene la Philip Morris).
L’Italia, La salute degli italiani sarà barattata? Come andrà a finire? Tutti i particolari di seguito.
Direttiva Europea sui Prodotti del Tabacco del 2014 obblighi, esenzioni e salvaguardie
La direttiva 2014/40/UE aveva imposto il divieto utilizzare additivi che conferissero al tabacco aromi caratterizzanti, come il mentolo, e stabilito che le confezioni dovessero riportare un’avvertenza per la salute in forma grafica (le immagini shock) e un messaggio testuale, oltre a un numero verde. Tali obblighi erano limitati alle sigarette e al tabacco per rollare sigarette, mentre gli Stati Membri avrebbero potuto esentare altri prodotti come quelli a tabacco riscaldato.
La stessa direttiva riportava però una clausola di salvaguardia (art. 11, par.6) prevedendo che, in caso di mutamento sostanziale della situazione, la Commissione avrebbe potuto revocare la facoltà degli Stati di esentare un qualsiasi prodotto del tabacco dagli obblighi sopra riportati.
Per «mutamento sostanziale della situazione di un prodotto» si intende un aumento minimo del 10% delle sue vendite in almeno cinque Stati membri, oppure un aumento minimo di 5% o più della diffusione dell’uso nei consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno cinque Stati membri.
La situazione del tabacco riscaldato è mutata in Europa e bisogna aggiornare la TPD

Group EU – DG Santé 9 Febb. 2022
Un cambiamento sostanziale della situazione si è verificata nel caso dei prodotti a tabacco riscaldato, le cui vendite sono aumentate di oltre il 10% in più di cinque Stati membri, mentre il volume delle vendite al dettaglio rappresenta ora più del 2,5% delle vendite totali di prodotti del tabacco a livello dell’Unione Europea. (Vedi in proposito la Relazione sull’applicazione della Direttiva 40-2014)
La Commissione Europea sta perciò lavorando a un atto delegato composto da due soli articoli che estendono ai prodotti del tabacco riscaldato il divieto di aromi caratterizzanti e l’obbligo di messaggio informativo che già esistono per le sigarette e il tabacco da arrotolare, eliminando la possibilità per gli Stati membri di concedere esenzioni. La bozza di Direttiva Delegata è stata sottoposta all’esame del gruppo di esperti degli Stati Membri, prima di essere trasmessa ufficialmente al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa al momento della sua adozione da parte della Commissione.
La riunione si è tenuta in videoconferenza il 9 Febbraio 2022.
E’ l’occasione scelta dall’industria del tabacco per interferire con il processo legislativo UE, tramite gli Stati Membri
Che cosa è successo in Italia
In preparazione del meeting del 9 febbraio 2022, si è tenuto un tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento delle Politiche Europee con la partecipazione dei Ministeri interessati che sono, sul lato della produzione del tabacco (Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dello Sviluppo Economico), sul lato della amministrazione e della tassazione, il Ministero dell’Economia, che agisce per il tramite dell’Agenzia dei Monopoli, e sul lato dei danni per la salute il Ministero della Salute. Cointeressato è il Ministero degli Affari Esteri perché la materia è di competenza europea.
Il Sottosegretario all’Economia Freni (Lega), con l’appoggio del Sottosegretario all’Agricoltura Centenaro (Lega) e del Vice-Ministro Pichetto Fratin (Forza Italia), si dichiara incredulo. Non capisce che il tabacco è soprattutto un problema per la salute e pretende che l’Italia richieda alla Commissione e a tutti gli Stati Membri l’interruzione della procedura di adozione della nuova Direttiva sul tabacco riscaldato, un cambiamento di rotta di 360 gradi.
Alla fine, si decide che l’Italia andrà all’incontro con tre richieste di chiarimento:
- l’introduzione di una nuova categoria ad hoc per i prodotti del tabacco riscaldato – nel testo della direttiva delegata – potrebbe violare i limiti del potere di adottare atti delegati.
- la nuova definizione di prodotti del tabacco riscaldato differisce da quella della normativa doganale
- la definizione di tabacco riscaldato anticiperebbe l’iter legislativo europeo per la revisione della direttiva accise 2011/64/UE (attualmente in corso).
La riunione del Gruppo di Esperti degli Stati Membri del 9 Febbraio 2022
Il 9 febbraio 2022, dopo aver illustrato la relazione che mostra il mutamento sostanziale della situazione del tabacco riscaldato che giustifica l’adozione di correttivi, la Commissione presenta la bozza di Direttiva Delegata che elimina per questi prodotti le esenzioni relative all’utilizzo di aromi caratterizzanti e l’etichettatura.
La maggior parte dei commenti degli Stati membri é di approvazione e sostegno al documento presentato, ma alcuni Paesi membri (tra cui l’Italia) hanno chiesto chiarimenti. Altri Paesi hanno richiesto chiarimenti sulla tempistica di adozione dell’Atto delegato.
- La Commissione ha rassicurato circa la legittimità della Direttiva Delegata in quanto fu proprio il Legislatore europeo (Consiglio d’Europa e Parlamento) a prevedere tale procedura per aggiornare la Direttiva 40 in base agli sviluppi di un mercato dinamico come quello dei nuovi prodotti del tabacco.
- La Commissione ha sottolineato che le definizioni dei prodotti a tabacco riscaldato sono, il più possibile, coerenti con quelle già esistenti in altri settori come quello doganale, ma che una totale corrispondenza è difficile da raggiungere.
- La Commissione ha fatto presente che la modifica della direttiva 2011/64/EU è in corso da parte della Direzione Generale Fiscalità, ma la DGSANTE non ha ancora informazioni in merito.
Domande dei rappresentanti degli Stati e Risposte della Commissione
Quali saranno i prossimi passi per l’entrata in vigore della nuova direttiva delegata?
- Convalida interna formale della bozza da parte dei servizi della Commissione (in caso di modifica, il gruppo di esperti potrà discutere il testo),
- Adozione della relazione (che precederà comunque quella della direttiva delegata),
- Traduzione della Direttiva Delegata in tutte le lingue ufficiali dell’UE,
- Adozione della Direttiva Delegata da parte della Commissione. (prima della pausa estiva),
- Notifica della Direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa (che hanno il diritto di esaminarla entro due mesi, prorogabile di altri due mesi),
- Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
- Entrata in vigore decorsi venti giorni dalla pubblicazione.
- Fase di recepimento della direttiva delegata da parte degli stati membri (non dovrebbe essere inferiore a sei mesi).
La Commissione Europea ha il potere di definire i prodotti del tabacco riscaldato come prodotti del tabacco?
Alcuni Stati membri hanno espresso dubbi sul potere della Commissione di introdurre la definizione di una nuova categoria di prodotti del tabacco in un atto delegato che potrebbe essere contenuta solo nell’atto principale, vale a dire la direttiva 2014-40.
Secondo la DG SANTE, l’introduzione di questa nuova definizione nell’atto delegato è assolutamente necessaria per:
a) dare attuazione all’articolo 7 (par. 12) e all’articolo 11 (par. 6) della direttiva 2014/40/UE volti a garantire che il tabacco …, la normativa è dinamica, come si evince dalla presenza della categoria “nuovi prodotti del tabacco” e della disposizione sul “cambiamento sostanziale della situazione” e rimane aggiornato con gli sviluppi del mercato, e in particolare consentire alla Commissione di adempiere agli obblighi ivi menzionati,
b) limitare, in linea con il principio di proporzionalità, la revoca delle esenzioni solo ai prodotti del tabacco riscaldato e non estenderlo alla categoria generale dei nuovi prodotti del tabacco.
Tutti i prodotti del tabacco riscaldato sono prodotti da fumo?
Ai sensi dell’articolo 1 del progetto di direttiva delegata, i prodotti del tabacco riscaldato sono definiti come nuovi prodotti del tabacco. Di conseguenza, tutte le disposizioni del Tabacco.
La direttiva sui prodotti 2014/40/UE che si applica ai nuovi prodotti del tabacco, compreso l’articolo 19, paragrafo 4, si applica ai prodotti del tabacco riscaldato, che possono essere prodotti del tabacco senza fumo o prodotti del tabacco per fumare. La definizione è stata adattata per riflettere una possibilità che ulteriori tipi di tabacco riscaldato potrebbero entrare nel mercato prodotti che dovranno essere classificati come senza fumo o per fumatori a seconda delle loro caratteristiche individuali.
Uno Stato membro ha espresso preoccupazioni sull’uso dei termini “contenenti nicotina e altre sostanze chimiche” nella definizione dell’articolo 1, in particolare se questo requisito renderà difficile il compito di dimostrando che i prodotti rientrano nella definizione di prodotti del tabacco riscaldato.
La DG SANTE ha chiarito che ci sarebbero nicotina o altre sostanze chimiche in qualsiasi prodotto di reazione termodinamica a cui sono soggetti gli inserti di tabacco all’interno del dispositivo e, di conseguenza, il la prova di questo elemento è semplice e non richiede alcun duro sforzo di laboratorio.
Nel caso dei prodotti del tabacco riscaldato, il dispositivo è da considerarsi prodotto del tabacco?
Si. La direttiva delegata riguarda i prodotti del tabacco che viene riscaldato per produrre una emissione e non è possibile riscaldare lo stick senza il dispositivo.
I Prodotti del tabacco riscaldato sono prodotti da fumo?
La DG SANTE ha chiarito che le disposizioni del progetto di direttiva delegata non mirano a classificare i prodotti del tabacco riscaldato come prodotti del tabacco senza fumo o prodotti del tabacco da fumo, una decisione che spetta interamente agli Stati membri sulla base delle caratteristiche dei prodotti del tabacco e in linea con l’articolo 19, paragrafo 4, della TPD che afferma: “I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Quale delle disposizioni della presente direttiva si applichi ai prodotti del tabacco di nuova generazione dipende dal fatto che tali prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo ovvero in quella di un prodotto del tabacco da fumo”.
Infine, la DG SANTE ha sottolineato che l’articolo 2, paragrafo 2, del progetto di direttiva delegata non è applicabile nel Stati membri in cui i prodotti del tabacco riscaldato sono classificati come prodotti del tabacco senza fumo. In questo caso, la modifica proposta dalla disposizione di cui sopra non avrà effetto.
Ci sarà un periodo transitorio?
Alcuni Stati membri hanno giudicato troppo breve il termine di sei mesi per il recepimento della Direttiva Delegata ed hanno chiesto un ulteriore periodo di transizione in modo che l’industria del tabacco possa adattarsi alle nuove regole e vendere le proprie scorte di prodotti del tabacco riscaldato aromatizzati.
La DG SANTE ha sottolineato che il periodo di recepimento non dovrebbe essere superiore a sei mesi considerando che la revisione è limitata, e che prevedibilmente ci vorrà almeno un anno per l’entrata in vigore della Direttiva Delegata. ma la proposta sarà presa in considerazione nella redazione della bozza finale.Fa rilevare che un ulteriore periodo transitorio sarebbe in contrasto con:
La procedura della determinazione degli aromi caratterizzanti si applicherà anche ai prodotti del tabacco riscaldato?
Uno Stato membro ha chiesto se la procedura relativa alla determinazione degli aromi caratterizzanti descritta nel regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2016/779, si applicherà anche ai prodotti del tabacco riscaldato.
La DG SANTE ha risposto affermativamente e ha chiarito che la procedura si applica a tutti i prodotti del tabacco, compresi i prodotti del tabacco riscaldato che fanno parte della categoria dei nuovi prodotti del tabacco.
Fonti
Materiali del 18° Meeting del Gruppo di Esperti sulla Politica del Tabacco (includono il programma dei lavori, il verbale della riunione e la bozza della Direttiva)
Tobaccotactics Le tattiche dell’industria del tabacco per condizionare la Direttiva Europea sui Prodotti del Tabacco
La relazione sull’impatto della Direttiva Europea 40-2014 alla Commissione Europea
Constantine Vardavas European Tobacco Products Directive (TPD): current impact and future steps
(LEGGI l’ampia sintesi in italiano su questo sito)